AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutti la necessità di essere in possesso
del CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA annuale,
che tutti gli iscritti competitivi e non sono tenuti ad avere e le responsabilità che ne consegue se la norma non viene rispettata.
Comunque non è finalizzato alla sola responsabilità delle persone (Presidente e Dirigenti, ecc.), ma al pericolo che tutti possiamo andare incontro non sottoponendoci annualmente alla visita per il rilascio di tale certificazione.
RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI DI UNA
SOCIETA' SPORTIVA
RICHIESTA DI VISITA PER IDONEITA'
La richiesta di visita medico sportiva
per il rilascio del certificato d'idoneità agonistico Iin
Italia è obbligatoria (D.M.18.2.1982 e Circ. Ministero Sanità
31.1.1983 n.7) e deve essere formulata su appositi moduli
e a firma del Presidente della Società.
Nel modulo il Presidente deve indicare
i dati della società compreso il codice di affiliazione alla
Federazione, i dati personali dell'atleta e se trattasi di prima
visita o di rinnovo d'idoneità.
Spetta al Presidente specificare
l'età d'inizio dell'attività agonistica: età che viene per
legge stabilita dalla singola Federazione d'appartenenza e,
successivamente, approvata dalle Regioni.
E' bene ricordare che dall'età
d'inizio prevista e fino al compimento di 18 anni la visita è
gratuita, in quanto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA). Ciò comporta per il presidente una oggettiva
responsabilità in caso di dichiarazione mendace.
VISITA
D'IDONEITA' NON EFFETTUATA E SOCIETA' SPROVVISTA DI CERTIFICATO.
Le vigenti normative di legge prevedono
che l'atleta che intende praticare o pratica un'attività
sportiva agonistica deve effettuare una visita medico
sportiva che si conclude, in genere, con il rilascio di un
certificato d'idoneità specifico per lo sport o gli sport
richiesti.
Nel caso che il soggetto svolge o
intende svolgere un' attività sportiva a carattere non
agonistico viene rilasciato un certificato
d'idoneità sportiva non agonistica generico (cioè senza
l'indicazione dello sport praticato).
Ovviamente, tale certificato è
utilizzabile per praticare una o più attività sportive
non agonistiche.
Ne deriva che per l'atleta iscritto o
che intende tesserarsi con una Società Sportiva
(Associazione Sportiva Dilettantistica, Circoli sportivi, Enti, ecc.)
il certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è un
OBBLIGO LEGALE.
L'assenza del certificato comporta
responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente
e/o degli amministratori della società.
In particolare, in casi di accidente
sul campo di gara ad atleta che pratica uno sport agonistico
(infortunio con esiti di invalidità, morte improvvisa,...)
senza certificato d'idoneità o con certificato non a norma di
legge, la responsabilità civile e penale ricade sul
Presidente della Società e su tutti coloro che presumibilmente
potevano essere al corrente della situazione (dirigenti della
società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore).
Responsabile è anche il medico
della società che ha l'obbligo di accertare l'avvenuta
effettuazione delle visite previste dalla legge del 18/2/82 e
successive.
RESPONSABILITA'
DEL PRESIDENTE DI UN COMITATO ORGANIZZATORE
La RESPONSABILITA' (civile e
penale) nel caso di un soggetto non iscritto ad una società sportiva
e che partecipa - a titolo individuale senza certificato o
con certificato non a norma di legge - a
manifestazione amatoriale (torneo, gara ciclistica o
podistica amatoriale, ecc.), nel verificarsi di un incidente,
ricade sul Presidente del Comitato Organizzatore, che viene ad
assumere gli stessi obblighi di un presidente di una
società sportiva.
DECALOGO DI
CONSIGLI AL PRESIDENTE ED AI RESPONSABILI DI SOCIETA'
1. Impedire assolutamente
l'attività sportiva, sia a gare che ad allenamenti:
- agli iscritti in assenza del certificato d'idoneità previsto obbligatoriamente dalla legge,
- ai riconosciuti non idonei,
- agli atleti temporaneamente sospesi da una struttura di medicina dello sport per un'affezione o per effettuare ulteriori accertamenti clinici e/o strumentali.
2. Controllare la data e la scadenza
delle certificazioni.
3. Controllare se sono state effettuate
in tempo utile le richieste delle visite sportive.
3. Controllare la regolarità del
certificato che deve recare il codice identificativo regionale,
il timbro e firma del medico dello sport che ha effettuato
la visita, rifiutando certificati rilasciati da specialisti diversi
da quelli indicati dalle vigenti leggi.
4. Conservare (è obbligatorio!) in
apposito archivio le certificazioni d'idoneità dei propri atleti
agonisti tesserati.
5. Controllare per gli sport previsti
dalla legge l'avvenuta vaccinazione antitetanica (L.5.3.1963) e/o
l'effettuazione del gruppo sanguigno.
6. Controllare il numero d'iscrizione
dello specialista o della struttura privata presso l'albo regionale
se il certificato è stato rilasciato da uno specialista ovvero da
una struttura privata.
7. Controllare che il certificato
rilasciato da una struttura privata abbia il timbro di convalida
amministrativa dell'AST competente per territorio.
8. Verificare i dati anagrafici
dell'atleta.
9. Verificare l'identificazione
dell'atleta.
10.Far effettuare all'atleta
l'obbligatoria visita sportiva prima del tesseramento
alla Federazione.
ISCRITTI G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA
ISCRITTI G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA
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